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martedì 21 ottobre 2014

Il prossimo avvocato che parla di privacy a sproposito lo mordo...

Ok l’argomento è ostico, lo so, e le leggi italiane che hanno a che fare sulla privacy sono tutto fuor che chiare e comprensibili. Scritte in un limbo che si trova tra il non capire l’argomento, non avere le corrette referenze tecniche informatiche, e una area nuova anche dal punto di vista della tecnica legale, soffrono di uni problema di diffusione, comprensione ed interpretazione.

Ma a fronte di taluni esperti che sanno di che cosa si parla, spesso mi trovo di fronte ad imbarazzanti affermazione da parte di soggetti che la questione dovrebbero conoscerla almeno in maniera minima: avvocati e magistrati.

L’ultima terreno di contesa è stato la questione della registrazione delle telefonate. come molti sanno oggi sono disponibili sul mercato molte app, android, iOS o Windows che consentono di registrare le telefonate in uscita ed in entrata dal proprio smartphone.

L’oggetto del contendere è la liceità dell’uso di tali applicazioni. Una superficiale linea di pensiero, comune purtroppo anche presso molti che operano nel settore legale, associa l’atto di registrare la propria telefonata (in ingresso o in uscita) alle famigerate intercettazioni telefoniche.

Questa interpretazione è non solo sbagliata dal punto di vista tecnico, ma anche abbastanza curiosa. Nel concetto di intercettazione vi è la attività di un terzo che si appropria del contenuto di una comunicazione, mentre la registrazione effettuata da una delle due parti non implica la presenza di terzi.

E qui stà proprio la grande differenza, se durante lo scambio tra due controparti dirette vi è da parte di una delle due parti l’intenzione di registrare o in qualche modo memorizzare il contenuto della comunicazione questi non stà effettuando una “intercettazione” in quanto non è lemento terzo allo scambio di informazioni, ma parte in causa diretta. Non si può invocare, parimenti, la violazione della privacy, dal momento che il contenuto stesso della comunicazione è direttamente riservato ad entrambi le controparti.

Dal punti di vista tecnico informatico la cosa è anche più evidente se si considerano sistemi di comunicazione “asincroni” o con streaming via proxy. traducendo in linguaggio imano, se comunichiamo con sistemi che gestiscono i dati col meccanismo dello “store and forward” , tipico ad esempio di molte soluzioni Voip o di messenging, la registrazione della cominicazioneavvviene comunque persono durante la trasmissione per motivi strettamente tecnici (cache, performance, ottimizzazione e compressione …).  La registrazione e lo store dei dati di comunicazione è, ad esempio, obbligatorio nella trasmissione della mail. ma ricevere una mail da qualcuno non è “intercettarla” anche se rimane salvata sui client di posta e sui server.

Registrare una telefonata rientra nella stessa casistica. Non può essere considerato in alcun modo una violazione della privacy. Dobbiamo eventualmente chiederci quali siano i limiti di uso di tali registrazioni.

In questo caso la questione si fa più delicata, in effetti potremmo dover distinguere diverse casistiche, dovendo tenere in considerazione se l’oggetto della comunicazione può essere sottoposto a vincoli di uso perchè, ad esempio, contiene dati sensibili, o se vi è stato in precedenza un agreement sulle modalità di uso di tali dati tra le controparti, se le controparti sono civili o unaa o entrambe sono società….

In linea di massima si può dire che la registrazione può essere effettuata, quanto alla sua divulgazione dipende dalla natura delle informazioni scambiate. Ma questo è vero per qualsiasi modalità di comunicazione diretta o indiretta, la registrazione non ne altera lo status.

Altro punto da tenere presente è che la registrazione può essere comunque utilizzata, ad esempio, in sede legale tanto quanto sms o mail, persino se ci sono vincoli di non divulgazione.

Quindi il prossimo avvocato che mi dice che le registrare le telefonate non è legale, lo MORDO 🙂

PS1: in caso qualche avvocato\magistrato legga il post; ovviamente la ultima affermazione va intesa come scherzo e non vuole essere, in alcun modo, una minaccia rivolta ad alcun individuo specifico o categoria di lavoratori. Qualsiasi interpretazione diversa dal tono scherzoso è quindi da considerarsi arbitraria, fallace e, alla luce della presente dichiarazione, mendace.

PS2: in caso che qualche magistrato\avvocato legga il post: il post è presente su un blog che non può essere in alcun modo associato alla legge sulla pubblicazione a mezzo stampa ancorchè digitale sia a causa della aperiodicità del medesimo, sia per la natura personale dei contenuti, Va inoltre osservato che dominio e locazione dei server contenenti i post di questo blog sono situati al di fuori del territorio della comunità europea e quindi nessun provider europeo può essere considerato corresponsabile per la distribuzione di tali contenuti.

PS3: In caso che qualche magistrato\avvocato\giudice legga il post: si stò giocando (ma conoscendo la gens italica mettiamo comunque le mani avanti, che non si sa mai) 🙂

 

ciao

Antonio

 

 

Il prossimo avvocato che parla di privacy a sproposito lo mordo...

Ok l’argomento è ostico, lo so, e le leggi italiane che hanno a che fare sulla privacy sono tutto fuor che chiare e comprensibili. Scritte in un limbo che si trova tra il non capire l’argomento, non avere le corrette referenze tecniche informatiche, e una area nuova anche dal punto di vista della tecnica legale, soffrono di uni problema di diffusione, comprensione ed interpretazione.

Ma a fronte di taluni esperti che sanno di che cosa si parla, spesso mi trovo di fronte ad imbarazzanti affermazione da parte di soggetti che la questione dovrebbero conoscerla almeno in maniera minima: avvocati e magistrati.

L’ultima terreno di contesa è stato la questione della registrazione delle telefonate. come molti sanno oggi sono disponibili sul mercato molte app, android, iOS o Windows che consentono di registrare le telefonate in uscita ed in entrata dal proprio smartphone.

L’oggetto del contendere è la liceità dell’uso di tali applicazioni. Una superficiale linea di pensiero, comune purtroppo anche presso molti che operano nel settore legale, associa l’atto di registrare la propria telefonata (in ingresso o in uscita) alle famigerate intercettazioni telefoniche.

Questa interpretazione è non solo sbagliata dal punto di vista tecnico, ma anche abbastanza curiosa. Nel concetto di intercettazione vi è la attività di un terzo che si appropria del contenuto di una comunicazione, mentre la registrazione effettuata da una delle due parti non implica la presenza di terzi.

E qui stà proprio la grande differenza, se durante lo scambio tra due controparti dirette vi è da parte di una delle due parti l’intenzione di registrare o in qualche modo memorizzare il contenuto della comunicazione questi non stà effettuando una “intercettazione” in quanto non è lemento terzo allo scambio di informazioni, ma parte in causa diretta. Non si può invocare, parimenti, la violazione della privacy, dal momento che il contenuto stesso della comunicazione è direttamente riservato ad entrambi le controparti.

Dal punti di vista tecnico informatico la cosa è anche più evidente se si considerano sistemi di comunicazione “asincroni” o con streaming via proxy. traducendo in linguaggio imano, se comunichiamo con sistemi che gestiscono i dati col meccanismo dello “store and forward” , tipico ad esempio di molte soluzioni Voip o di messenging, la registrazione della cominicazioneavvviene comunque persono durante la trasmissione per motivi strettamente tecnici (cache, performance, ottimizzazione e compressione …).  La registrazione e lo store dei dati di comunicazione è, ad esempio, obbligatorio nella trasmissione della mail. ma ricevere una mail da qualcuno non è “intercettarla” anche se rimane salvata sui client di posta e sui server.

Registrare una telefonata rientra nella stessa casistica. Non può essere considerato in alcun modo una violazione della privacy. Dobbiamo eventualmente chiederci quali siano i limiti di uso di tali registrazioni.

In questo caso la questione si fa più delicata, in effetti potremmo dover distinguere diverse casistiche, dovendo tenere in considerazione se l’oggetto della comunicazione può essere sottoposto a vincoli di uso perchè, ad esempio, contiene dati sensibili, o se vi è stato in precedenza un agreement sulle modalità di uso di tali dati tra le controparti, se le controparti sono civili o unaa o entrambe sono società….

In linea di massima si può dire che la registrazione può essere effettuata, quanto alla sua divulgazione dipende dalla natura delle informazioni scambiate. Ma questo è vero per qualsiasi modalità di comunicazione diretta o indiretta, la registrazione non ne altera lo status.

Altro punto da tenere presente è che la registrazione può essere comunque utilizzata, ad esempio, in sede legale tanto quanto sms o mail, persino se ci sono vincoli di non divulgazione.

Quindi il prossimo avvocato che mi dice che le registrare le telefonate non è legale, lo MORDO 🙂

PS1: in caso qualche avvocato\magistrato legga il post; ovviamente la ultima affermazione va intesa come scherzo e non vuole essere, in alcun modo, una minaccia rivolta ad alcun individuo specifico o categoria di lavoratori. Qualsiasi interpretazione diversa dal tono scherzoso è quindi da considerarsi arbitraria, fallace e, alla luce della presente dichiarazione, mendace.

PS2: in caso che qualche magistrato\avvocato legga il post: il post è presente su un blog che non può essere in alcun modo associato alla legge sulla pubblicazione a mezzo stampa ancorchè digitale sia a causa della aperiodicità del medesimo, sia per la natura personale dei contenuti, Va inoltre osservato che dominio e locazione dei server contenenti i post di questo blog sono situati al di fuori del territorio della comunità europea e quindi nessun provider europeo può essere considerato corresponsabile per la distribuzione di tali contenuti.

PS3: In caso che qualche magistrato\avvocato\giudice legga il post: si stò giocando (ma conoscendo la gens italica mettiamo comunque le mani avanti, che non si sa mai) 🙂

 

ciao

Antonio