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giovedì 8 febbraio 2024

Garante & email: se 7 giorni vi sembran pochi

Non ce la posso farcela!

Ho appena finito di “elogiare” l’AGICOM per l’ennesima implementazione a mentula canis del “piracy shield de no artri”, che mi trovo a dover confrontarmi con la ennesima trovata italica, questa volta del GPDP.

Provvedimento del 21 dicembre 2023 – Documento di indirizzo “Programmi e servizi informatici di gestione della posta elettronica nel contesto lavorativo e trattamento dei metadati” [9978728]

Intendiamoci io capisco che occorra imporre delle limitazioni per legge sull’uso distorto e non autorizzato di dati, e che queste non necessariamente siano coerenti con gli sviluppi tecnologici, ma ogni tanto metterci un po di cervello non guasterebbe. Qui il riferimento più che al garante va ai DPO e responsabili aziendali che, per mettersi in una “posizione sicura” interpretano certi indirizzi in maniera rigida e decontestualizzata.

Allora vediamo di cosa si tratta questa volta:

A seguito di alcune sentenze, e alle considerazioni che già il garante aveva espresso in passato, il garante stesso si è posto il problema dei cosiddetti “metadati” della posta elettronica.

I metadati

I metadati sono, fondamentalmente, tutto quello che concerne la descrizione di un messaggio di posta elettronica, fatta eccezione dei contenuti. Vengono ricavati durante la transazione SMTP (il protocollo che serve al trasferimento dei messaggi della posta elettronica), le intestazioni tecniche del messaggio di posta elettronica stesso (fate riferimento ai miei Email files per capirne di più), e i log dei nodi attraverso cui passa il messaggio fino al raggiungimento (o meno) della casella di posta dell’utente.

Questi dati, se non gestiti correttamente ed usati in maniera non legale, possono dare adito a processi che violano la riservatezza di mittente e destinatario, e possono consentire un monitoraggio non legittimo, ad esempio, delle attività dei lavoratori ai sensi dello statuto dei lavoratori.

I metadati quindi possono e devono essere oggetto di attenta considerazione.

Ma

Ma, ettepareva, c'è un ma.
io me

I metadati sono anche fondamentali per il funzionamento delle soluzioni che gestiscono la posta, e tra queste esigenze vi è una roba che, sempre per esigenze anche delle normicciuole sulla protezione dei dati, si chiama sicurezza.

Esiste quindi un esigenza di capire quanti metadati vanno tenuti per preservare le esigenze di riservatezza verso quanti servano per il corretto funzionamento dei sistemi.

Il garante ci da una prima risposta: 7 giorni

il garante

Infatti, il Garante ha analizzato (in precedenti provvedimenti) quale fosse il tempo di conservazione dei metadati compatibile con l’attività di raccolta e conservazione degli stessi metadati necessari ad assicurare il funzionamento delle infrastrutture del sistema della posta elettronica e che rispettasse il principio di accountability e il comma 2 dell’art. 4 dello Statuto dei Lavoratori. La conclusione del Garante è stata – appunto –  in poche ore o ad alcuni giorni, in ogni caso non oltre sette giorni, estensibili, in presenza di comprovate e documentate esigenze che ne giustifichino il prolungamento, di ulteriori 48 ore.

Sarei curioso di capire quale sia la componente “tecnica” sottesa a tale valutazione. e metto le virgolette a ragion veduta.

Limitarsi a 7 giorni di metadati è, di per se, una stupidata galattica. Non me ne voglia il garante ed i suoi illuminati esperti, ma evidentemente non hanno mai avuto a che fare con la posta elettronica sia dal punto di vista gestionale che tecnico, e si vede.

Sono pronto a discutere della cosa con qualsiasi “esperto” che ritenga che i 7 giorni siano piu che sufficienti.

Vi sono ottime ragioni per considerare tale finestra temporale inadatta, facciamo qualche esempio:

  • Cosa succede se occorre fare ricerca di un messaggio, si pensi ad esempio a problematiche legali in cui le email possano essere oggetto della contesa, risalente a problemi anteriori ai 7 (+2) giorni?
  • Cosa succede se occorre fare troubleshooting di problematiche che si protraggono nel tempo e che richiedono, ad esempio, l’analisi di log di server e MTA?
  • Cosa succede se occorrono informazioni per monitorare i livelli di sicurezza del sistema?
  • Cosa succede se per motivi di sicurezza si cerca di capire quale sia la esposizione al rischio degli utenti in funzione delle metriche di attacco che avvengono sulla posta medesima?

Potrei continuare, ma sono sicuro che i più (voglio essere positivo) hanno capito la problematica.

Ma siccome sono duro di comprendonio mi chiedo:

Tali metadati hanno esigenze di vita diverse se si parla di un Mail Server o di un security gateway?  

Le due cose solo marginalmente coincidono (la condivisione, ad esempio, del protocollo SMTP e la modifica degli Header di posta)

Alcuni dei metadati citati sono, quantomeno, da meglio definire ad esempio:

Cosa si intende per mittente? il campo “from: ” nella intestazione tecnica o il campo “from: ” in quella visibile?

No signor tenente non coincidono.

e l’ip mittente si intende quello dell’ultimo HoP o quello indicato come iniziale?

E cosi il dominio di provenienza (HELO/EHLO) quale è?

Ovviamente se fossi un pessimo soggetto potrei ricordare che l’alterazione, o la costruzione malevola, di questi metadati è alla base di diversi attacchi perpetrati attraverso la posta elettronica, e siccome sono, fondamentalmente, un pessimo soggetto lo ricordo

I metadati della posta elettronica sono spesso modificati ed alterati da attori malevoli al fine di perpetrare attacchi attraverso tale canale di comunicazione

un cattivo soggetto

La conseguenza di questo piccolo punto è, quindi, che il monitoraggio di questi elementi è fondamentale per questioni di gestione della posta, troubleshooting di problematiche e analisi di sicurezza. Pensare che tali esigenze possano essere ricondotte a un 7+2 giorni significa non avere la benchè minima ne pallida idea della realtà tecnica e delle esigenze di sicurezza.

E quindi?

Li vedo i puristi della “privacy” già si ergono:

le questioni tecniche non devono prevalere sui legittimi diritti e protezione delle lavoratrici e dei lavoratori

i DPO duri e puri del GDPR e gli avvocati indefessi dello statuto dei lavoratori

In realtà il garante ha un problema: far si che i metadati siano usati in maniera legittima e consapevole da parte dei soggetti.

Il garante stesso da la soluzione al di la della delirante richiesta dei 7+2 giorni:

I datori di lavoro che per esigenze organizzative e produttive o di tutela del patrimonio anche informativo del titolare (in particolare, per la sicurezza dei sistemi) avessero necessità di trattare i metadati per un periodo di tempo più esteso (quindi tutti salvo rarissime eccezioni quali gli esperti del garante), dovranno espletare le procedure di garanzia previste dallo Statuto dei lavoratori (accordo sindacale o autorizzazione dell’ispettorato del lavoro).

L’estensione del periodo di conservazione oltre l’arco temporale fissato dal Garante può infatti comportare un indiretto controllo a distanza dell’attività del lavoratore ma non per il metadato in se, ma per l’uso illecito effettuato di dali dati.

Del resto se vogliamo estendere la vexata quaestio al piu generico mondo della posta elettronica, compreso, quindi, il messaggio intero, potremmo per estensione pensare di chiederci se è possibile tenere nella casella di posta dell’utente un messaggio per piu di 7+2 giorni.

Attenzione che in pancia a quel mail-server le informazioni sono, almeno negli assunti indicati dal garante per indicare il metadato, tutti presenti.

La eliminazione, quindi, dei metadati comporterebbe la necessaria eliminazione dei messaggi archiviati nel server nella casella dell’utente.

Certo possiamo fargli creare archivi locali, ma questa non è certo una soluzione che si accompagni alla sicurezza (e se volete ne possiamo parlare).

Spieghi il garante allora agli utenti il razionale di tale vincolo e limitazione 🙂

Insomma ad essere chiari le finalità primarie per tenere i metadati per oltre 7+2 giorni, ovviamente, restano troubleshooting di problemi e la sicurezza informatica e i necessari accertamenti da fare a seguito di data breach o comunque incidente sulla sicurezza informatica. Elementi più che validi per ritenere che le indicazioni date siano non sufficienti ne adatte al mantenimento e gestione dei sistemi di posta elettronica.

Ma, occorre dire, il garante stesso non indica un vincolo assoluto nei 7 giorni, ma richiede che retention più lunghe siano poste in essere con la garanzia del rispetto delle tutele previste dal GDPR e dallo statuto dei lavoratori.

Non provateci a dire che non ve lo avevo detto.

mercoledì 28 marzo 2018

Guida al GDPR per chi non ne vuol sapere: DPO il responsabile irresponsabile

Lo capisco, leggere il GDPR in inglese è una palla pazzesca…allora affidiamoci alla traduzione italiana …

la idea di tradurre in italiano un testo che deve diventare legge non sarebbe peregrina, ma siccome noi di solito traduciamo le cose con approssimazione assoluta ecco il capovalovoro italiano, DPO (Data Protection Officer) diventa Responsabile Protezione Dati… in barba al significato voluto da chi ha scrittoil GDPR non abbiamo potuto resistere alla ennesima dimostrazione di come con sottile abilità si possa creare confusione anche in ambiti chiarissimi.

Orbene la traduzione italica di DPO deriva da una consuetudine legata all’armonizzazione delle diciture presenti nelle varie leggti precedenti al GDPR con le nuove, la cosa non sarebbe grave se non fosse che il DPO NON è responsabile ne della protezione ne del trattamento dei dati. Secondo il GDPR la responsabilità cade interamente sul Data Controller e sul Data Processor, e al secondo in misura correlata a vincoli di gestione del dato indicati dal Data Controller.

Facciamo quindi uno sforzo di astrazione e esimiamoci dal significato delle parole in italiano.

l’ RPD è il DPO che per ruolo non è responsabilefdella protezione del dato

Lo so è imbarazzante dover negare il significato di un termine italiano (responsabile) ponendolo come termine distintivo di un ruolo che essenziamente non ha responsabilità in merito a quanto descritto dal rimanente acronimo.

Ci troviamo quindi nel curioso stato in cui secondo la legge italiana sulla privacy allineata al GDPR un responsabile della protezione dei dati non è responabile di tle protezione, e se non ci credete oltre me, il testo originale del GDPR fate un salto sul sito del garante http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/8036793 .

1. Chi è il responsabile della protezione dei dati personali (RPD) e quali sono i suoi compiti?

Il responsabile della protezione dei dati personali (anche conosciuto con la dizione in lingua inglese data protection officer – DPO) è una figura prevista dall’art. 37 del Regolamento (UE) 2016/679. Si tratta di un soggetto designato dal titolare o dal responsabile del trattamento per assolvere a funzioni di supporto e controllo, consultive, formative e informative relativamente all’applicazione del Regolamento medesimo. Coopera con l’Autorità (e proprio per questo, il suo nominativo va comunicato al Garante; v. faq 6) e costituisce il punto di contatto, anche rispetto agli interessati, per le questioni connesse al trattamento dei dati personali (artt. 38 e 39 del Regolamento).

Fantastico l’RDP viene designato dal responsabile da cui ne consegue che il responabile è altro dall’RDP. il sillogismo funziona.

altro discorso poi è a chi serve un DPO, ci sono casi in cui la assegnazione del RDPDPO è obbligatoria, ed altri in cui non lo è. ma considerando la complessità dell’ambito cui il DPORDP lavora sarebbe consigliabile averlo, il GDPR chiede che tale figura sia indipendente ma non che sia un dipendente, ne che sia dedicato solo ad un cliente. è quindi possibile utilizzare servizi di DPORDP esterni che eplichino le funzioni richieste come da indicazione del garante.

Va da se che una figura che deve poter offrire funzioni di supporto e controllo, consultive, formative e informative a questo livello non può essere un junior e quindi il mercato attuale con cifre attorno ai 30k annui identifica come, tanto per cambiare, il mercato italiano non abbia ancora capito cosa sia il GDPR, il DPORDP e non solo.

Una nota finale, visto che in questo giorni ho visto e sentito di tutto, dal fatto che si deve ottenere la “certificazione GDPR”, vi ricordo che al momento in italia non esiste una certificazione per il DPORDP ne esiste in assoluto una certificazione GDPR.

 

sempre dal sito del garante prendo

Sul tema della certificazione inoltre si richiama l’attenzione sul comunicato congiunto, pubblicato sul sito dell’Autorità il 18 luglio 2017 (doc. web n. 6621723), con il quale il Garante e ACCREDIA (l’Ente unico nazionale di accreditamento designato dal Governo italiano) hanno ritenuto necessario sottolineare – al fine di indirizzare correttamente le attività svolte dai soggetti a vario titolo interessati in questo ambito – che «al momento le certificazioni di persone, nonché quelle emesse in materia di privacy o data protection eventualmente rilasciate in Italia, sebbene possano costituire una garanzia e atto di diligenza verso le parti interessate dell’adozione volontaria di un sistema di analisi e controllo dei principi e delle norme di riferimento, a legislazione vigente non possono definirsi “conformi agli artt. 42 e 43 del regolamento 2016/679”, poiché devono ancora essere determinati i “requisiti aggiuntivi” ai fini dell’accreditamento degli organismi di certificazione e i criteri specifici di certificazione».

Si potrebbe obbiettare che sia tardi, ma sicccome siamo in ritardo su tutto siamo allineati alla timeline italiana.

 

ciao

Guida al GDPR per chi non ne vuol sapere: DPO il responsabile irresponsabile

Lo capisco, leggere il GDPR in inglese è una palla pazzesca…allora affidiamoci alla traduzione italiana …

la idea di tradurre in italiano un testo che deve diventare legge non sarebbe peregrina, ma siccome noi di solito traduciamo le cose con approssimazione assoluta ecco il capovalovoro italiano, DPO (Data Protection Officer) diventa Responsabile Protezione Dati… in barba al significato voluto da chi ha scrittoil GDPR non abbiamo potuto resistere alla ennesima dimostrazione di come con sottile abilità si possa creare confusione anche in ambiti chiarissimi.

Orbene la traduzione italica di DPO deriva da una consuetudine legata all’armonizzazione delle diciture presenti nelle varie leggti precedenti al GDPR con le nuove, la cosa non sarebbe grave se non fosse che il DPO NON è responsabile ne della protezione ne del trattamento dei dati. Secondo il GDPR la responsabilità cade interamente sul Data Controller e sul Data Processor, e al secondo in misura correlata a vincoli di gestione del dato indicati dal Data Controller.

Facciamo quindi uno sforzo di astrazione e esimiamoci dal significato delle parole in italiano.

l’ RPD è il DPO che per ruolo non è responsabilefdella protezione del dato

Lo so è imbarazzante dover negare il significato di un termine italiano (responsabile) ponendolo come termine distintivo di un ruolo che essenziamente non ha responsabilità in merito a quanto descritto dal rimanente acronimo.

Ci troviamo quindi nel curioso stato in cui secondo la legge italiana sulla privacy allineata al GDPR un responsabile della protezione dei dati non è responabile di tle protezione, e se non ci credete oltre me, il testo originale del GDPR fate un salto sul sito del garante http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/8036793 .

1. Chi è il responsabile della protezione dei dati personali (RPD) e quali sono i suoi compiti?

Il responsabile della protezione dei dati personali (anche conosciuto con la dizione in lingua inglese data protection officer – DPO) è una figura prevista dall’art. 37 del Regolamento (UE) 2016/679. Si tratta di un soggetto designato dal titolare o dal responsabile del trattamento per assolvere a funzioni di supporto e controllo, consultive, formative e informative relativamente all’applicazione del Regolamento medesimo. Coopera con l’Autorità (e proprio per questo, il suo nominativo va comunicato al Garante; v. faq 6) e costituisce il punto di contatto, anche rispetto agli interessati, per le questioni connesse al trattamento dei dati personali (artt. 38 e 39 del Regolamento).

Fantastico l’RDP viene designato dal responsabile da cui ne consegue che il responabile è altro dall’RDP. il sillogismo funziona.

altro discorso poi è a chi serve un DPO, ci sono casi in cui la assegnazione del RDPDPO è obbligatoria, ed altri in cui non lo è. ma considerando la complessità dell’ambito cui il DPORDP lavora sarebbe consigliabile averlo, il GDPR chiede che tale figura sia indipendente ma non che sia un dipendente, ne che sia dedicato solo ad un cliente. è quindi possibile utilizzare servizi di DPORDP esterni che eplichino le funzioni richieste come da indicazione del garante.

Va da se che una figura che deve poter offrire funzioni di supporto e controllo, consultive, formative e informative a questo livello non può essere un junior e quindi il mercato attuale con cifre attorno ai 30k annui identifica come, tanto per cambiare, il mercato italiano non abbia ancora capito cosa sia il GDPR, il DPORDP e non solo.

Una nota finale, visto che in questo giorni ho visto e sentito di tutto, dal fatto che si deve ottenere la “certificazione GDPR”, vi ricordo che al momento in italia non esiste una certificazione per il DPORDP ne esiste in assoluto una certificazione GDPR.

 

sempre dal sito del garante prendo

Sul tema della certificazione inoltre si richiama l’attenzione sul comunicato congiunto, pubblicato sul sito dell’Autorità il 18 luglio 2017 (doc. web n. 6621723), con il quale il Garante e ACCREDIA (l’Ente unico nazionale di accreditamento designato dal Governo italiano) hanno ritenuto necessario sottolineare – al fine di indirizzare correttamente le attività svolte dai soggetti a vario titolo interessati in questo ambito – che «al momento le certificazioni di persone, nonché quelle emesse in materia di privacy o data protection eventualmente rilasciate in Italia, sebbene possano costituire una garanzia e atto di diligenza verso le parti interessate dell’adozione volontaria di un sistema di analisi e controllo dei principi e delle norme di riferimento, a legislazione vigente non possono definirsi “conformi agli artt. 42 e 43 del regolamento 2016/679”, poiché devono ancora essere determinati i “requisiti aggiuntivi” ai fini dell’accreditamento degli organismi di certificazione e i criteri specifici di certificazione».

Si potrebbe obbiettare che sia tardi, ma sicccome siamo in ritardo su tutto siamo allineati alla timeline italiana.

 

ciao