Art. 1.
L'Italia e' una Repubblica democratica, fondata sul lavoro.
La sovranita' appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.
Visto che si parla tanto di cambio della costituzione, suo ammodernamento e via discorrendo ho pensato che rileggermi gli articoli potrebbe essere sensato. qui di seguito i miei appunti.
Come insegnano a scuola (?) la sua composizione e struttura è la seguente:
La Costituzione è composta da 139 articoli e relativi commi (5 articoli sono stati abrogati: 115; 124; 128; 129; 130), suddivisi in quattro sezioni:
Principi fondamentali (articoli 1-12);
Parte prima: “Diritti e Doveri dei cittadini” (articoli 13-54);
Parte seconda: “Ordinamento della Repubblica” (articoli 55-139);
Disposizioni transitorie e finali (articoli I-XVIII).
Il primo articolo da una serie di indicazioni fondamentali su cosa sia l’Italia e su cosa si basi. alcuni concetti vanno per me analizzati con cura.
L’italia è una:
Repubblica democratica
Quindi viene definita la forma di stato come Repubblica Ovvero una forma di governo caratterizzata dalla elettività e dalla temporaneità delle cariche, oltre che da una limitazione del loro potere.
Il fatto che sia anche democratica indica che tali cariche sono scelte attraverso un processo elettivo che garantisce a ogni cittadino la partecipazione in piena uguaglianza all’esercizio del potere pubblico.
Va appuntato che nei fatti l’Italia è una repubblica parlamentare, e quindi a democrazia indiretta, ove talune cariche istituzionali sono quindi elette non direttamente dal popolo ma da una serie di rappresentanti dal popolo eletto.
interessante è affermazione che sia anche
fondata sul lavoro
Questo sembrerebbe significare che la base elettiva non sia fondata su censo o natali più o meno nobili ma sulle capacità del singolo a contribuire alla società.
I riferimenti nell’articolo 1, comma 1 e nell’articolo 4, comma 2 indicano che il lavoro non è solo un rapporto economico, ma anche un valore sociale che nobilita l’uomo. Non è solo un diritto, bensì anche un dovere che eleva il singolo. Non serve ad identificare una classe ma a definire chi, in funzione delle proprie capacità di contribuzione, partecipa attivamente alla res publica.
Trovo altrettanto interessante che l’articolo poi dica che :
La sovranita’ appartiene al popolo
rimarcando quindi ulteriormente come la forma elettiva sia veicolo di espressione della sovranità popolare e che questa non risieda nelle cariche elettive ma queste ma ne sia espressione. Considerando che la Repubblica è democratica e fondata sul lavoro questo significa che il processo elettivo va esteso al popolo lavoratore nel senso definito in precedenza, ove il lavoro diventa una categoria etica e morale. I disoccupati, senza colpa, non devono comunque essere discriminati, in quanto in questa accezione il “lavoro” è tale in forza della volontà del singolo di lavorare e non delle situazioni contingenti che lo possono lasciare senza, in un certo senso la ricerca di un lavoro è un lavoro esso stesso. Più avanti la nostra costituzione infatti dichiara che compito della repubblica è fornire le condizioni adatte al conseguimento del singolo del lavoro (Art. 3 e Art. 4)
che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione
è quindi il dettato costituzionale che definisce le regole da seguire.
Ora essendo il Popolo la sorgente della sovranità, mentre la costituzione la sorgente primaria della legge, appare ovvio che sia del popolo la facoltà di cambiare la costituzione stessa, nelle forme che la costituzione definisce.
Al di là quindi della lettera traspare evidente come la volontà dei padri costituenti fosse indicare che l’eventuale cambio della costituzione richieda non una formale maggioranza ma una effettiva, fattiva e sostanziale partecipazione popolare.
Alcune ricadute di questo articolo sono estremamente interessanti, in effetti sembra chiaro che compito dei rappresentanti eletti sia quello di rappresentare la sovranità popolare e di rispettare il dettato costituzionale e la legge da esso derivante, consequentemente qualsiasi scelta di tali rappresentanti volta a favorire i propri interessi è, al di la di qualsiasi considerazione giuridica successiva, contraria sia al dettato che allo spirito del primo articolo.
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