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sabato 24 agosto 2013

Appunti sulla Costituzione Italiana, Art. 4.

Art. 4
La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto.
Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un’attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.

l’articolo 4 mi interessa perchè, nella definizione di diritti doveri del cittadino da una ulteriore chiarezza sul significato del termine lavoro.
il primo pezzo enunzia che a tutti i cittadini deve essere consentita la capacità di lavorare e compito della repubblica è promuovere le condizioni necessarie.

La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto.

interessante è che ancora una volta si faccia riferimento ai “cittadini” e non genericamente all’umanità. Assieme però al diritto viene definito il relativo dovere:

Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un’attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.

Diventa quindi un obbligo contribuire al progresso della società nelle forme consoni all’individuo. Chi non cerca di concorrere a tale progresso è quindi da considerarsi non confacente al dettato costituzionale, in altre parole fuori legge.

Ora data la genericità della espressione usata si può ritenere che tale contribuzione possa essere economica, ma anche artistica, culturale, politica e via dicendo. E che tale contributo sia di valore anche se non sotto il profilo strettamente economico.

Allora diventa comprensibile legare ai doveri della Repubblica la promozione della cultura, delle arti e delle scienze come componenti portanti,assieme a quello economico, della società e dell’individuo.

una lettura allargata di questo articolo mi porta a fare alcune considerazioni, anche se non vi sono violazioni di articoli di legge specifici ci sono comportamenti comuni che sono, comunque censurabili in termini di senso del dettato costituzionale.

Quando, ad esempio, una azienda italiana decide di esternalizare una produzione stà, in qualche modo, violando tali indicazioni fornite dalla costituzione? Se consideriamo che è di fatto obbligo di tutti i cittadini concorrere in base alle proprie capacità al progresso della società e della Repubblica il sospetto viene. Esiste un obbligo morale, dettato dalla costituzione, che richiede a tutti di operare per il progresso della società nel suo complesso, e tale obbligo dovrebbe essere preso in esame anche in seno a scelte di carattere economico. Il maggior guadagno, o minori spese, non giustifica moralmente l’azione se non assolutamente indispensabile.

Analogamente possiamo ragionare per altri comportamenti che mirino non al bene complessivo dei cittadini della Repubblica ma al soddisfacimento di interessi personali. Il singolo individuo ha un obbligo nei confronti della collettività che supera eventuali vincoli legislativi o contrattuali quando questi contraddicano il dettato costituzionale, non vale, in virtù del secondo lemma dell’articolo 4, la giustificazione del “io eseguivo degli ordini” in quanto i vincoli cui è sottoposta la repubblica sono automaticamente vincoli anche del singolo in funzione delle proprie capacità.

Comportamenti oramai comuni in italia, dal disprezzo della cosa pubblica – res publica- , si pensi alla spazzatura nelle strade, al mancato pagamento delle tasse sono tutti quindi stigmatizzabili a livello di singolo. va da se che è altrettanto stigmatizzabile il comportamento delle istituzioni repubblicane quando non si operano alla rimozione degli ostacoli che possono ingenerare tali comportamenti, dalla educazione civile all’eccessivo carico fiscale.

Appunti sulla Costituzione Italiana, Art. 3.

Articolo 3 
Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. 

È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e la uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

Sono dunque arrivato al terzo articolo della costituzione. Il terzo articolo è di grande importanza perchè, proseguendo il flusso derivante dai primi 2 articoli, enunzia il concetto di egualitarismo tra tutti i soggetti facenti parte della Repubblica.

Se nell’articolo due si fa genericamente riferimento all’uomo, generalizzando ed allargando la platea di riferimento dei diritti a tutta l’umanità e non al singolo membro di uno specifico paese, nell’articolo 3 si specifica chiaramente che l’oggetto del riferimento dell’articolo è i membri della Repubblica.

Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge

il riferimento chiaro è al termine cittadini che va inteso non nel senso di abitanti di una città, ma nel più vasto “membri di una collettività organizzata in stato”. come per il termine lavoro incontrato quindi nel primo articolo occorre dare alla parola una lettura più ampia che la sua apparente traduzione diretta.

Interessante il fatto che si enunci, ancora una volta, il concetto di eguaglianza sociale di tutti i cittadini. questo significa che, come si era già visto all’articolo precedente, sono da considerarsi al di fuori della costituzione discriminazioni in base al censo, natali, ricchezza o via dicendo.

Inoltre viene rimarcato che tutti i cittadini  sono uguali davanti alla legge, che quindi è super partes e tratta tutti alla stessa maniera. qualsiasi pretesa di eccezionalità di fronte alla legge quindi è da considerarsi al di fuori del dettato costituzionale.

senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

e a ulteriore rafforzativo viene esplicitamente espresso l’ambito di uguaglianza sociale e di fromnte alla legge, includendo la incostituzionalità di divisioni arbitrarie.

forte è il richiamo ancora una volta ad una eguaglianza di trattamento, da parte della repubblica, in maniera indipendente dalle condizioni personali e sociali. viene quindi chiaramente espresso che la repubblica non da giudizi morali sull’individuo ma gestisce tutti in maniera egualitaria.

questo vincolo della Repubblica è quindi tradotto in dettatodovere di chi compone la repubblica.

C compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e la uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

quindi tutti, in quanto membri della Repubblica, sono tenuti a rimuovere gli ostacoli che limitino libertà, eguaglianza e partecipazione alla vita del Paese.

Ancora una volta viene usato il termine “lavoratori”, che sembra nei fatti fare riferimento non a chi “ha un lavoro” ma a chi opera, nel complesso delle sue capacità, alla vita della Repubblica.

Il termine lavoro viene poi ulteriormente affrontato nel articolo successivo, dando un ulteriore chiarimento sulla chiave di lettura del termine.

da quello che si deduce dall’articolo 3 appare chiaro che compito della Repubblica, e quindi dei suoi membri e delle sue istituzioni, è quello di permettere in maniera attiva lo sviluppo della persona e di consentire a questa di essere membro attivo della società. Questa necessità di azione è chiaramente esposta nel “ È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli ” non si tratta quindi di passiva accettazione dello status quo o attesa di eventi esterni, ma di doverosa azione volta a permettere lo sviluppo sociale ed economico della persona.

Qualsiasi atteggiamento volto a mantenere tali differenze è quindi da considerarsi in contrasto con lo spirito e la lettera dell’articolo 3.

Le ricadute sono molteplici la tutela del diritto allo studio del diritto di espressione, associazione e lavoro sono quindi doverose e gli ostacoli che si frappongono sono da rimupvere dagli organi e membri della Repubblica.

In questa ottica l’accesso ai mezzi di informazione e comunicazione, dalla telefonia a internet, sono da considerarsi inderogabili per consentire nella società attuale un pieno accesso e fruizione delle possibilità di formazione della persona.

L’articolo 2 e l’articolo 3 rimarcano come la Repubblica debba essere un agente attivo nei confronti di chi la compone per permettere a tutti il raggiungimento della propria completezza personale, sociale ed economica.

Questo obbligo, questo imperativo, ricade su ogni singolo membro della Repubblica, istituzioni, rappresentanti e popolo sovrano. è quindi eticamente deprecabile non operare, in seno alle proprie possibilità, al fine che questi ostacoli siano rimossi.

Si noti che questo significa che non è possibile per nessuno evitare di operare al fine di aiutare il prossimo, dalla omissione di soccorso, al danno economico provocato da un comportamento privo di scrupoli tutto questo può essere stigmatizzato nei confronti di questi due articoli.

venerdì 23 agosto 2013

Appunti sulla Costituzione Italiana, Art. 2.

Art. 2.  La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.

il secondo articolo della costituzione inizia in maniera estremamente interessante:

La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo

la prima osservazione è sull’uso del verbo riconoscere. Questo implica che esistano una serie di valori che sono antecedenti o primevi alla costituzione e a questi la costituzione si appoggia. In particolare l’Art. 2. afferma che questi siano i “diritti inviolabili” che la costituzione e quindi la repubblica DEVE riconoscerli e GARANTIRLI.
è compito quindi della Repubblica dotarsi degli strumenti adatti al recepimento di questa istanza. Qualsiasi trattamento che, nei fatti, violi questi diritti è fuori dell’ambito costituzionale e quindi fuori legge.

Si noti che il riferimento all’Uomo, e non al cittadino, rende questa esigenza universale e quindi vera per qualsiasi essere umano. è quindi compito della Repubblica, almeno negli ambiti della sua area di influenza, operarsi per garantire l’adempimento di questa regola senz differenza alcuna tra cittadini membri della repubblica o esseri umani provenienti da paesi diversi, quali essi siano.

.Andando avanti nella lettura leggiamo

sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità

quindi compito della repubblica è garantire tali diritti sia al singolo sia alle “formazioni sociali”,

il fatto che tali “formazioni sociali” siano inderterminate apre alla discussione di cosa queste siano. Apparentemente potrebbe essere qualsiasi struttura organizzativa che faccia riferimento ad un gruppo di individui. Termini come “famiglia”, “partito”, “movimento” o qualsiasi altra associazione potrebbe entrare nella definizione. Ma anche costrutti meno formali potrebbero essere la base di formazioni sociali, quali i gruppi di utenti internet che si scambiano informazioni e persino coloro che leggono questo blog.

Questa indeterminatezza rende l’articolo 2 particolarmente “flessibile” e libertario, associando ai diritti personali anche la esigenza di garantire i diritti associativi e quindi, ipso facto, anche agli strumenti che ne garantiscono la fruizione. é innegabile che, ad esempio, nel caso dell’accesso alla rete, che questo abbia una valenza in termini di espressione della personalità.

e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale

a questo punto l’articolo 2 istituisce un principio che deve sempre essere alla base di qualsiasi interpretazione del dettato costituzionale e della legge: la richiesta dei doveri inderogabili, quindi veso cui non è ammessa alcuna remora o indietreggiamento, di solidarietà non generica ma  in 3 ambiti ben precisi Uno politico, uno economico ed uno sociale.

Interessanti sono gli elementi introdotti di soliderietà economica e sociale, la Repubblica non può quindi vessare ne il singolo ne la “formazione sociale” rendendoli incapaci di esercitare una attività economica, un lavoro, attivo ne di negare il diritto di svolgere attività sociale.

Appare ovvio che vi siano delle deroghe a tali esigenze “inderogabili” nel caso di violazione delle leggi della repubblica stessa, o nei casi in cui tali azioni violino il dettato degli articoli costituzionali. Ma viene da chiedersi se privare un cittadino del sostentamento economico per lui o la sua famiglia, ad esempio, a causa di mancati pagamenti da parte dello stato, per citare eventi recenti, o per imposizioni di pene pecuniarie (cartelle esattoriali, multe o via dicendo) che se pur dovute nei fatti impediscano l’esercizio dei diritti fondamentali quali avere una casa e via dicendo.

Non si può non notare come, in apparenza, alcuni comportamenti dello stato siano in contrasto con la lettera e lo spirito dell’articolo 2.

Se la Repubblica richiede inderogabilmente a tutti (e il tutti è determinato dsl fatto che non vi siano riferimenti specifici nell’articolo a chi queste regole siano indirizzate) l’adempimento di doveri di solidarietà appare chiaro come comportamenti egoistici o che si oppongano a questi doveri siano anticostituzionali e quindi da stigmatizzare e reprimere. Ancora più alto, ne consegue, è il vincolo che lega a queste regole chi dal popolo è chiamato a rappresentare e gestire la repubblica, come all’articolo 1 della nostra costituzione.

Uno dei problemi piu grandi relativi all’articolo 2 è la natura di questi diritti inviolabili, la loro definizione è necessaria per definire quali siano gli ambiti operativi della costituzione e quindi della Repubblica. Solitamente si fa riferimento alla dichiarazione dei diritti dell’uomo Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo approvata dalle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948.

Essendo questi diritti un corpus mobile, legato alla percezione del periodo storico, e non statico la espressione generica dell’articolo 2 consente la incorporazione di nuove esigenze, dal diritto alla casa, al diritto all’accesso ai mezzi di comunicazione internet compresa, al diritto di vivere in un pianeta ecologicamente sano e via dicendo.

Appunti sulla Costituzione Italiana, Art. 1.

 Art. 1.

L'Italia e' una Repubblica democratica, fondata sul lavoro.
La sovranita' appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.

Visto che si parla tanto di cambio della costituzione, suo ammodernamento e via discorrendo ho pensato che rileggermi gli articoli potrebbe essere sensato. qui di seguito i miei appunti.

Come insegnano a scuola (?) la sua composizione e struttura è la seguente:

La Costituzione è composta da 139 articoli e relativi commi (5 articoli sono stati abrogati: 115; 124; 128; 129; 130), suddivisi in quattro sezioni:

    Principi fondamentali (articoli 1-12);
    Parte prima: “Diritti e Doveri dei cittadini” (articoli 13-54);
    Parte seconda: “Ordinamento della Repubblica” (articoli 55-139);
    Disposizioni transitorie e finali (articoli I-XVIII).

Il primo articolo da una serie di indicazioni fondamentali su cosa sia l’Italia e su cosa si basi. alcuni concetti vanno per me analizzati con cura.

L’italia è una:

Repubblica democratica

Quindi viene definita la forma di stato come Repubblica Ovvero una forma di governo caratterizzata dalla elettività e dalla temporaneità delle cariche, oltre che da una limitazione del loro potere.

Il fatto che sia anche democratica indica che tali cariche sono scelte attraverso un processo elettivo che garantisce a ogni cittadino la partecipazione in piena uguaglianza all’esercizio del potere pubblico.

Va appuntato che nei fatti l’Italia è una repubblica parlamentare, e quindi a democrazia indiretta, ove talune cariche istituzionali sono quindi elette non direttamente dal popolo ma da una serie di rappresentanti dal popolo eletto.

interessante è affermazione che sia anche

fondata sul lavoro

Questo sembrerebbe significare che la base elettiva non sia fondata su censo o natali più o meno nobili ma sulle capacità del singolo a contribuire alla società.
I riferimenti nell’articolo 1, comma 1 e nell’articolo 4, comma 2 indicano che il lavoro non è solo un rapporto economico, ma anche un valore sociale che nobilita l’uomo. Non è solo un diritto, bensì anche un dovere che eleva il singolo. Non serve ad identificare una classe ma a definire chi, in funzione delle proprie capacità di contribuzione, partecipa attivamente alla res publica.

Trovo altrettanto interessante che l’articolo poi dica che :

La sovranita’ appartiene al popolo

rimarcando quindi ulteriormente come la forma elettiva sia veicolo di espressione della sovranità popolare e che questa non risieda nelle cariche elettive ma queste ma ne sia espressione. Considerando che la Repubblica è democratica e fondata sul lavoro  questo significa che il processo elettivo va esteso al popolo lavoratore nel senso definito in precedenza, ove il lavoro diventa una categoria etica e morale. I disoccupati, senza colpa, non devono comunque essere discriminati, in quanto in questa accezione il “lavoro” è tale in forza della volontà del singolo di lavorare e non delle situazioni contingenti che lo possono lasciare senza, in un certo senso la ricerca di un lavoro è un lavoro esso stesso. Più avanti la nostra costituzione infatti dichiara che compito della repubblica è fornire le condizioni adatte al conseguimento del singolo del lavoro (Art. 3 e Art. 4)

che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione

è quindi il dettato costituzionale che definisce le regole da seguire.

Ora essendo il Popolo la sorgente della sovranità, mentre la costituzione la sorgente primaria della legge, appare ovvio che sia del popolo la facoltà di cambiare la costituzione stessa, nelle forme che la costituzione definisce.
Al di là quindi della lettera traspare evidente come la volontà dei padri costituenti fosse indicare che l’eventuale cambio della costituzione richieda non una formale maggioranza ma una effettiva, fattiva e sostanziale partecipazione popolare.

Alcune ricadute di questo articolo sono estremamente interessanti, in effetti sembra chiaro che compito dei rappresentanti eletti sia quello di rappresentare la sovranità popolare e di rispettare il dettato costituzionale e la legge da esso derivante, consequentemente qualsiasi scelta di tali rappresentanti volta a favorire i propri interessi è, al di la di qualsiasi considerazione giuridica successiva, contraria sia al dettato che allo spirito del primo articolo.